- La consegna della merce, a seconda degli accordi, viene effettuata al magazzino dela venditrice o dell'acquirente; n ogni caso, dop il ricevimento della merce da parte dell'acquirente, ogni successivo rischio e a suo carico.
- Per i trasporti effettuati a cura della venditrice, eventuali irregolarità o ammanchi delle merci devono essere enunciati all'acquirente, a pena di decadenza, all'atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel ocumento di trasporto da restituire alla venditrice.
- Qualsiasi reclamo relativ alla qualità dei prodotti dovrà essere comunicato per iscritto alla venditrice entro otto giorni dalla data di ricevimento della merce, a pena di decadenza.
- L'acquirente devve ccertare, a sua cura e sotto la sua piena responsabilità, se la merce acquistata è doea all'uso cui destinata, adotando nel corso della trasformazione tuttigl accorgimenti ele cautele atte ad evitare ogni inconveniente. in caso contrario la venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per le conseguenze derivanti dalle insufficienze della merce rispetto all'uso cui viene destnata.
- Eventuali ifferenze riscontrate nei pesi dovranno essere comunicate alla venditrice entro otto giorni mediante lettera raccomandata, mettendo la merce a disposizione per ogni opportuna verifica. In ogni caso s'intende normale, e non dà diritto a reclamo o rimborso, l'ventuale differenza che non superi l'uno per cento el peso della merce.
- L'acquirente s'intende sempre impegnato per i quantitativi massim contempllati nella conferma d'ordine. E' in facolta della venditrice aumentare o diminuire i quantitativi massimi o minimi indicati nella conferma nella misura del dieci per cento.
- I termini di consegna previsti nella conferma d'ordine, salvo espresso patto contrario, non sono mai perentori; pertanto la venditrce è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventual ritardi, i quali tuttavia non esonereranno l'acquirente dal puntuale adempimento di tutte le obbligazioni incombeti a suo carico
- Trascorsi trenta giorni dalla data prevista nell'ordine per la consegna senza che questa sia stata sollecitata dall'acquirente, la venditrice ha facoltà i ritenere automaticamente annullato l'ordine, per l'intero quanttativo o per la parte non consegnata, senza che per ciò spetti alcun inndennizzo al compratore e senza che questi possa ritenersi liberato dalle sue obbligazioni.
- Salvi sempre gli effetti della forza maggiore, nei casi di macanza o scarsità di materie prime, scioperi, incendi o guasti agl impianti della venditrice nonchè di qualsiasi altro evento che impedisca o limiti il normale andamento della produzione, la venditrice potrà differire le consegne oltre i termini pattuiti e anche annullare il contratto senza essere per ciò tenuta a indennizi o risarcimenti di sorta a favore dell'acquirente o di suoii aventi causa
- La merce oggetto della presente conferma d'ordine resteranno di proprietà della venitrice finchè non saranno state pagate. I pagamenti dovrano essere effettuati esclusivamente in coformità agl accordi o alle indicazioni della venditrice.
- Il costo delle cambiali, delle tratte e ogni altra spesa relativa al pagamento saranno a carico dell'acquirente.
- In caso di mancato pagamento, anche parziale, da parte dell'acquirente ella merce fornita, la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra consegna, anche se oggetto di rdini separati, senza bisogno di procedere a preavviso di sorta, e di ritenere risolto ogni accordo contrattuale per colpa dell'acquirente. Evenntuali reclami o contestazioni non doranno diritto all'acquirente di ritardare o sospendee i pagamenti e non produrranno effetti se non saranno preceduti dal versamento di tutte le sommedovute alla venditrice.
- In casso i ritardo nei pagamenti, salvo quanto previsto nel precedente n. 12, si applicheranno gli interessi di mora - "in misura par al saggio d'interesse el principale strumento di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di caalendrio del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuale" - in coforità a quanto stabilito dal DLgs 9.10.2002 n. 231, e l'acquirente sarà tenuto a rimborsare alla venitrice tutti i costi sostenuti per il recupero dlle somme non corrisposte tepestivamente,oltre al risarcimento del maggior danno (come precvisto da DLgs cit.).
- Il duplcto della conferma d'ordine, firmato dall'acquirente, dev'essere reso alla venditrice entro cique giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario è in facoltà della venditrice i ritenere senz'altro perfezionato (in base a queste Condizioni Generali) o annullato l'ordine, dandone semplice avviso all'acquirente.
- ogni eventuale controversia, comunque derivante dall'applicazione del presente contratto, sarà risolta esclusivamente in via arbitrale mediante ricorso alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Varese.
I NUOVI INTERESSI DI MORA
Con l'entrata in vigore del DLgs 9.10.2002 n. 23 (pubblicato nella GU n. 249 del 23.10.2002) ha trovato attuaioe nel nostro paese la direttiva 2000/35/CE "in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transaziioni commerciali" (con cui ci si propone di contrastare nell'ambito dell'Unione Europea i ritardi nei pagamenti, che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento dei mercati intern, e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle internazionali).
- Ambito di applicazione:
Le disposizioni del DLgs n. 231/02 si applicano "ad ogni pagamento effettuato a titolo i corrispettivo in una transazione commerciale" (art. 1.1): cioè ad ogn pagamento che abbia per oggetto un prezzo da corrispondere nel'ambito di un'operazione commerciale.
Ecceione alla regola:
a. i debiti oggetto di procedura concorsuli (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) in corso nei confronti del debitore.
b. le richieste di interesse inferiori a 5€
c. i pagamenti effettuati (anche dalle compagnie assicuratrici) a titolo i risarcimento del danno. - Responsabilità del debitore.
Il Creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, alle condizioni e al tasso indicati più avanti, salvo che il debitore dimmostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa di forza maggiore (quindi a lui non imputabile). - ecorrenza degli interessi.
Gli interessi moratori decorrono automaticamnete daal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. Se il contrato non prevede alcun termine per il pagamento, gli interessi decorrono automaticamente (senza necessità di costituzione in mora) alla cadenza di uno dei seguenti termini (di legge);
a. 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura (o di "una richhiesta di pagamento di contenuto equivalente").
b. 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei seervizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura (o della richiesta equivalente i pagamento)
c. 30 giorni dalla data i ricevimento delle merci oo i presttazione di servizi, quando essa è posteriore alla data di ricevimento della fattura (o ella richiesta equivalente di pagamento)
d. 30 giorni dalla data di accettazione o i verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto per l'accertamento ddi conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura (o la richiesta equivalente dipagamento) in epoca non successiva a tale data. - Saggio deglii interessi.
Slvo diversi accordi fra le parti, il saggio degli interessi di mora è determinato "in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione ddi rifinanziamento principale effettuata ill primo giorno i calendario del semestre in questione, maggiorato i sette punti percentuale". Tale saggio di riferimento si applica per l'intero semestre.
In pratica, poichè il Ministero dell'economia e delle finanze ne curerà la pubblicazione nella GU eentro il 5° giorno lavorativo di ciascun semestre, per conoscere il saggo di rferimento di ciascun semestre, basterà seguirne la pubblicazione (anche sugli organi d'informazione).
Per quanto riguarda il secondo 2° semestre del 2002 e il 1° semestre del 2003 il MMinistero ha pubblicato nella GU n. 33 del 10.1.2003 rispettivamente i seguenti saggi di riferimento 3,35% e 2,85%.
Portanto i tassi degli interessi di mora ono 10,35% (12,35% per i prodotti alimentari deteriorabili) per il 2° semestre dell'ano scorso e 9,85% (11,85% per i prodotti alimentari deteriorabili) per il 1° semestre dell'anno in corso. - Rimborso dei costi i recupero.
Il creditore ha diritto al rimborso dei costisostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli tempestivamente, oltre al risarcimento del maggior danno (se e fornice la prova), a meno che il debitore imostri che il ritardo nel pagamento non gli sia imputabile. - Nullità.
Ogni accordo circa la data del pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento è nullo se - avendo riguardo "alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapoprti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza" - risulti gravemente iniquo in dano del creditore. - Tutela degl interessi collettivi.
Le associazoni di categoria imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentaza prevalentemente delle piccole e medie imprese d tutti i setori produttivi e degli articoli, possono agire a tutela degli interessi collettivi dei loro rappresentanti chiedendo al Giudice.
a. di accertare la grave iniquità delle condizioni generali i contratto concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritado e d'inibire l'uso.
b. di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
c. i ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani o diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui l pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
In caso d'indempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento dl Giudice, questi eventualmente su domand dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro - compresa fra 500 e 1.100 € - per ognigiorno di rtardo, a seconda della ravità del fatto. - odifiche al codice di procedura civile.
Può essere richiesto il decreto ingiuntivo anche nei confronti di un ebitore che abbia sede all'estero.
Ora il decreto ingiuntivo dev'essere emesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso e in caso di opposizione può essere concessa la provvisoria esecuzione parziale per le somme non contestate (a meno che l'opposizione sa proposta per vii procedurali). - Modifiche alla L. 18.6.1998 n.192.
E' la legge che isciplina la subfornitura nelle attività produttive: anche qui ono stati previsti interessi - in caso di ritrdo nel pagamento dovuto dal committente al subfornitore - calcolati con lo stesso sistema sopra descritto (saggio i riferimento della BCE + 7 punti percentuali), salvo la pattuizione di interessi in misura superiore e la prova del dannno ulteriore.
Se il riitardo è di oltre 30 giorni rispetto al termine convenuto, iil committente incorre anche in una penale el 5% dell'importo per cui non ha rispettato i termini - Normmativa transitoria
Le disposzioni del DLgs n. 231/02 non si applicaano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 ( per i quali continuano a valere le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali).